c) la tabella 2 è sostituita dalla tabella 2 di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

 

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Allegato A
(Articolo 1, comma 1, lettera b))

«Tabella 1

Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

Parte I.

        La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2, si ottiene sommando:

            a) il reddito complessivo ai fini IRPEF calcolato con le seguenti modalità:

                1) per i lavoratori dipendenti: il reddito al netto di contributi e di imposte (comprese le addizionali comunali e regionali);

                2) per i pensionati: il reddito al netto di imposte (comprese le addizionali regionali e comunali).

        Vanno inoltre aggiunti gli assegni al nucleo familiare, nonché i redditi esenti come le pensioni di guerra, le pensioni di invalidità, le pensioni sociali, borse di studio eccetera. Sono escluse le indennità quali accompagnamenti, contributi per spese per l'affido, rimborsi per spese similari e i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati soggetti a tassazione separata;

                3) per i lavoratori autonomi: il maggiore tra il reddito lordo dichiarato e il reddito risultante dagli studi di settore, diminuito dei contributi previdenziali e delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali);

                4) per gli imprenditori agricoli: i redditi standard delle colture agricole e del bestiame per ettaro di coltivazione e per capo di bestiame, secondo le tabelle dei redditi elaborate dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) o da istituti similari;

            b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

        Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare di 5.164,57 euro per nuclei composti fino a due componenti, o moltiplicando tale ammontare per la scala di equivalenza per un numero di componenti maggiore. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

 

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Parte II - Definizione del patrimonio.

            a) Patrimonio immobiliare:

                fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

        Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, per un importo pari a 51.645,69 euro per nuclei composti fino a due componenti, o moltiplicando tale ammontare per la scala di equivalenza per un numero di componenti maggiore. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella;

            b) Patrimonio mobiliare:

                l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che sono definite con successiva circolare del Ministro dell'economia e delle finanze.